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Conto Energia Online

 Conto energia DL 387/2003

Per promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la creazione di energia, il 19 Settembre 2005 è entrata in vigore in Italia la possibilità di usufruire di incentivi per la costruzione di impianti fotovoltaici in "conto energia", rivendendo tutta l'energia elettrica prodotta direttamente al GSE ad una tariffa incentivante.

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Piano Transizione 5.0: il nuovo decreto dedicato all’efficientamento energetico delle industrie.

Come funziona il Conto Energia nella pratica?

L’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico viene convertita dall’inverter e immessa nella rete locale a bassa tensione.

Il primo contatore (contatore 1) posizionato dal GSE a valle dell’inverter, conteggia tutta l’energia prodotta dall’impianto, e riconosce al produttore, per venti anni, delle tariffe incentivanti che variano a seconda della tipologia di impianto e della potenza; in particolare vengono distinte le seguenti tipologie:

  1. Impianto non integrato (es. impianto al suolo)
  2. Impianto parzialmente integrato (es. impianti aderenti alla superficie della copertura)
  3. Impianto integrato (es. pensiline con copertura costituita da moduli fotovoltaici)

L’energia prodotta viene ceduta al gestore locale (solitamente ENEL) e conteggiata dal secondo contatore (contatore 2) che rileva i KWh immessi alla rete. Si può immaginare la rete nazionale come una batteria di capacità infinita dove il produttore immette l’energia prodotta e quando necessita la preleva. Il vantaggio enorme di tale soluzione è che la rete nazionale non necessita di manutenzione e costi aggiuntivi dovuti alle perdite di carica e scarica della batteria e la sua sostituzione che avviene ogni circa 10 anni.

Il terzo contatore (contatore 3), cioè il normale contatore che si ha normalmente in casa, conteggia il consumo energetico per i propri fabbisogni quando non vi è produzione di energia elettrica dall’impianto.

In sintesi il contatore 2 ha la caratteristica di misurare l’energia immessa nella rete Nazionale, mentre il contatore 3 quello di misurare il consumo. La soluzione tecnica che si sta adottando attualmente è che il contatore 2 e 3 vengono condensati in uno unico bidirezionale.

Le tariffe di cui allo schema precedente valgono per tutti quegli impianti che entreranno in funzione nel 2007, il decreto definisce altresì le tariffe che verranno applicate agli impianti che entreranno in produzione negli anni successivi al 2007 fino al 2010 compreso; in pratica ogni anno successivo al 2007 verranno applicate le tariffe dell’anno precedente ridotte del 2%.

Le tariffe specificate ne decreto possono essere ulteriormente maggiorate (fino ad un massimo del 30%) qualora l’impianto sia abbinato ad interventi di  efficientamento energetico; in particolare ad ogni riduzione del 10% del fabbisogno energetico di ogni unità abitativa (ottenuto attraverso interventi tesi alla riduzione delle perdite energetiche) farà seguito un aumento di pari entità della tariffa incentivante (fino, appunto, ad un massimo del 30%).

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FAQ Conto Energia
Nelle nostre FAQ potrai trovare le risposte alle tue domande.

1.

Che cos'è lo Scambio sul Posto?

Attraverso la Delibera n. 28/06 l’Autorità per l’energia elettrica definisce le “Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.

Ovvero definisce le regole attraverso cui viene regolamentato un contratto di scambio energetico tra il gestore della rete ed il produttore di energia rinnovabile.

In sostanza la delibera definisce che l’energia prodotta attraverso fonte rinnovabile e ceduta al gestore della rete verrà scontata sui consumi del produttore medesimo.

Facendo un esempio, una famiglia che attraverso il suo impianto fotovoltaico cede alla rete 3Kwh non pagherà al gestore 3Kwh assorbiti dalla rete.

2.

Conto Energia e Scambio

L’Articolo 8 del decreto attuativo del conto energia definisce che: la disciplina dello scambio sul posto continua ad applicarsi dopo il termine del periodo di diritto alla tariffe incentivante. I benefici dello scambio sul posto sono aggiuntivi rispetto alle tariffe del conto energia.”

Ciò significa che oltre alle tariffe incentivanti il produttore ha diritto ad uno sconto sulla propria bolletta pari al valore di energia prodotta per la tariffa applicata dal gestore.

Inoltre, anche che dopo i venti anni in cui il produttore cederà l’energia prodotta alle tariffe incentivanti definite nel decreto del conto energia il produttore di energia rinnovabile potrà usufruire dello “scambio sul posto”. Questo tutela il produttore dalle variazioni del prezzo dell’energia definite dal mercato energetico anche dopo i venti anni a regime conto energia per tutta la vita dell’impianto (25/30 anni).

Accessi agli Incentivi Conto Energia

L’accesso agli incentivi del nuovo conto energia per il fotovoltaico avviene direttamente dal sito del GSE

Il soggetto Responsabile, per la richiesta dell’incentivazione, potrà utilizzare l’apposita applicazione informatica sul portale del GSE per preparare automaticamente, secondo quanto previsto dall’art 4.5 della Delibera AEEG n. 90/07, i seguenti documenti:

  • la richiesta dell’incentivo
  • la scheda tecnica finale dell’impianto
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
  • la richiesta di premio per uso efficiente dell’energia

Per utilizzare l’applicazione informatica del GSE è necessario collegarsi all’indirizzo: https://fotovoltaico.gsel.it/ e procedere innanzitutto con la registrazione che prevede l’inserimento dei propri dati anagrafici ed un indirizzo email valido per completare la registrazione. Il passo successivo prevede la conferma della registrazione via mail e l’assegnazione di una username e password per entrare nel portale del GSE.

Effettuata con successo la procedura di registrazione, si potrà accedere al portale mediante l’inserimento dei dati inviati via email, verrà, quindi, presentata la maschera di selezione decreto, attraverso la quale sarà possibile selezionare il meccanismo di incentivazione rispetto al quale gli impianti di competenza sono stati incentivati, accedendo quindi alle relative funzionalità di gestione. Allo stato attuale è disponibile solo il Decreto Ministeriale 19 Febbraio 2007.

Selezionato il DM 19/02/2007 comparirà una schermata da cui sarà possibile:

  • possibilità di modificare i propri dati anagrafici, precedentemente inseriti all’atto della registrazione al portale;
  • inserire la richiesta per un nuovo impianto;
  • verificare lo stato di avanzamento delle richieste d’incentivazione presentate;
  • inserire la richiesta di maggiorazione tariffa per impianti fotovoltaici aventi diritto al premio di risparmio energetico;

Al fine di evitare gli errori più frequenti riscontrati, si raccomanda di seguire le seguenti indicazioni:

  • i documenti devono essere presentate su modelli stampati direttamente dal portale del GSE e firmate in originale;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato.
  • la documentazione finale di progetto deve contenere almeno una relazione generale, schemi di sistema e planimetrici dell’impianto, elaborati grafici di dettaglio che consentano di classificare l’impianto in una delle tipologie.
  • il certificato di collaudo, da presentarsi in originale, deve attestare i risultati delle prestazioni dell’impianto. Tale obbligo è esteso a tutti gli impianti, non solo a quelli con potenza. superiore a 50 kWp.

Hai sentito parlare della Finanziaria 2007? Scopri il Nuovo conto energia 2007

NUOVO DECRETO PRESENTE SULLA FINANZIARIA 2007 “CONTO ENERGIA” PER IL FOTOVOLTAICO:

Il decreto disciplina l’accesso alle tariffe incentivanti per chi produce energia attraverso impianti fotovoltaici, e le fissa da un minimo di 36 ad un massimo di 49 centesimi di euro per kWh prodotto, innalzandole rispetto alla normativa previgente.

Un’altra novità riguarda la certificazione energetica dell’edificio, obbligatoria solo per avere diritto al premio aggiuntivo (art. 7) e non più requisito necessario per accedere alle tariffe incentivanti. è previsto inoltre un ulteriore aumento dell’incentivo, anche fino al 30%, per piccoli impianti che alimentano utenze di edifici sui quali siano stati effettuati interventi di risparmio energetico adeguatamente certificati.

Nel nuovo decreto è stato anche modificato l’obiettivo nazionale di potenza fotovoltaica da installare: dai 2000 MW entro il 2015, previsti dalla bozza precedente, si è passati a 3000 MW entro il 2016.