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Chiarimenti in merito alle modalità di transizione dalla delibera n. 224/00 alla delibera n. 28/06
Comunicato stampa  

Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 13 febbraio 2006
GU n. 55 del 7-3-2006

Delibera n. 28/06

Condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387

 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 febbraio 2006

Visti:

Considerato che:

Ritenuto opportuno:

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

1.1         Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, all’articolo 1, comma 1.1 del Testo integrato e all’articolo 1, comma 1.1 della deliberazione n. 168/03, oltre che le seguenti:

  1. l’Anno è:
  2. l’Anno Contrattuale è:
  3. l’Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
  4. il Contratto è il contratto sottoscritto tra il Gestore contraente e il Richiedente in esecuzione del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, il cui schema è riportato in Allegato A alla presente deliberazione;
  5. il Gestore contraente è l’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto del Richiedente;
  6. il Gestore del sistema elettrico è il Gestore del sistema elettrico – GRTN Spa di cui al DPCM 11 maggio 2004;
  7. il gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione della rete elettrica con obbligo di connessione di terzi a cui è connesso l’impianto del Richiedente;
  8. gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW sono gli impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW alimentati da fonti rinnovabili, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387/03 o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 387/03, ad eccezione delle centrali ibride;
  9. l’impresa distributrice è l’impresa esercente l’attività di distribuzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 79/99;
  10. la potenza nominale di un impianto che si avvale del servizio di scambio sul posto è la potenza risultante dalla somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici dell’impianto destinati alla produzione di energia elettrica o delle potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto;
  11. il punto di connessione è il punto di confine (fisico o convenzionale) tra la rete del gestore di rete e l’impianto per cui si richiede il servizio di scambio sul posto, con riferimento al quale viene misurata l’energia elettrica immessa e prelevata tra la rete con obbligo di connessione di terzi e l’impianto;
  12. il Richiedente è il soggetto che richiede il servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, di cui è titolare o ne ha la disponibilità;
  13. il saldo è la differenza tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata nel punto di connessione;
  14. il servizio di scambio sul posto di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 è il servizio erogato dal Gestore contraente che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti di cui alla lettera h) e l’energia elettrica prelevata dalla rete, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidono;
  15. Terna è la società Terna – Rete elettrica nazionale Spa di cui al DPCM 11 maggio 2004.
Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione
2.1 La presente deliberazione definisce le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03.
2.2 Nell’ambito della disciplina di cui al comma 2.1 non è consentita la vendita dell’energia elettrica prodotta, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 387/03.
2.3 La disciplina di cui al comma 2.1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all’accesso e all’utilizzo della rete elettrica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 387/03.
2.4 I titolari degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, nell’ambito della disciplina di cui al comma 2.1, non devono:
  1. versare il corrispettivo per il servizio di trasmissione di cui all’articolo 19 del Testo integrato per l’energia elettrica immessa in rete;
  2. versare il corrispettivo per il servizio di misura nei punti di immissione di cui all’articolo 40 del Testo integrato;
  3. stipulare il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione previsto dall’articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03.
2.5 All’energia elettrica immessa dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW nell’ambito della disciplina di cui al comma 2.1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 17.1, lettera b), del Testo integrato.
2.6 Per gli impianti di cui al presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni dell’Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica di cui al Testo integrato della qualità.
 
Articolo 3
Modalità per la richiesta e per l’erogazione del servizio di scambio sul posto
3.1 Possono richiedere di usufruire del servizio di scambio sul posto i clienti del mercato vincolato e i clienti del mercato libero che hanno la disponibilità di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW.
3.2 La richiesta deve essere presentata all’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto.
3.3 L’impresa distributrice a cui è presentata la richiesta di cui al precedente comma 3.1 propone al Richiedente, entro (30) trenta giorni dal ricevimento della richiesta, un contratto conforme allo schema di contratto allegato al presente provvedimento (Allegato A), indicando altresì le tempistiche previste per l’attivazione del servizio di scambio, comprensive dell’eventuale adeguamento o realizzazione della connessione.
3.4 Il Richiedente e il Gestore contraente sottoscrivono il Contratto. Qualora il Richiedente sia un cliente del mercato libero che abbia concluso il contratto di dispacciamento in prelievo ai sensi dell’articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03 e il contratto per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura ai sensi dell’articolo 2 del Testo integrato attraverso l’interposizione di un soggetto terzo, quest’ultimo è tenuto a rappresentare il Richiedente anche ai fini della stipula del Contratto per il servizio di scambio sul posto.
3.5 Qualora il gestore di rete a cui è connesso l’impianto non coincida con l’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui il medesimo impianto è ubicato, la richiesta di cui al comma 3.1, la proposta di contratto di cui al comma 3.2, nonché il Contratto sottoscritto da entrambe le parti, sono inviati contestualmente, per conoscenza, al gestore di rete a cui l’impianto è connesso.  
 
Articolo 4
Condizioni tecniche per la connessione
4.1 I sistemi di protezione degli impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto devono essere conformi ai requisiti previsti dalle regole tecniche dell’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto.
4.2 La connessione alla rete degli impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, laddove risulti inadeguata o inesistente, deve essere completata dal gestore di rete entro tempi ragionevolmente commisurati all’entità dell’intervento. Qualora gli interventi necessari per la connessione richiedano più di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del Contratto sottoscritto o, se successiva, dalla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della comunicazione di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto inviata dal Richiedente, il gestore di rete deve darne comunicazione al Richiedente e all’Autorità, indicandone le motivazioni.
4.3 In deroga a quanto previsto dal comma 4.2 del presente articolo, nel caso di impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto per i quali il Richiedente abbia diritto all’incentivazione prevista dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, la connessione alla rete deve essere completata dal gestore di rete entro il tempo massimo di cui all’articolo 8, comma 3, ultimo periodo, del decreto 28 luglio 2005.
4.4 L’Autorità, qualora dovesse ravvisare situazioni di diniego di accesso alla rete da parte dei gestori di rete, adotterà i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
4.5 I gestori di rete non titolari di concessione di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione adempiono alle disposizioni di cui al presente articolo sotto il coordinamento dell’impresa distributrice competente nell’ambito territoriale in cui è ubicato l’impianto. Nel caso di connessione a reti elettriche a tensione maggiore di 1 kV, l’azione di coordinamento è svolta nell’ambito della convenzione di cui all’articolo 2, comma 2.4 della deliberazione n. 281/05.
 
Articolo 5
Misura dell’energia elettrica
5.1 Le apparecchiature di misura devono consentire, direttamente o indirettamente attraverso opportuni algoritmi, la misura dell’energia elettrica attiva immessa e prelevata nel punto di connessione.
5.2 Il Gestore contraente è responsabile dell’installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura nonché della rilevazione e registrazione delle misure di cui al precedente comma 5.1.
5.3 Nel caso in cui il Richiedente abbia la necessità di disporre della misura dell’energia elettrica prodotta dagli impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto e/o dell’energia elettrica consumata dalle proprie utenze elettriche afferenti al medesimo punto di connessione, il Gestore contraente, su richiesta del Richiedente e fatto salvo quanto previsto dagli specifici provvedimenti applicabili, è responsabile dell’installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura necessarie per la misura dell’energia elettrica prodotta e/o consumata, nonché della  rilevazione e registrazione delle suddette ulteriori misure.
5.4 Il Gestore contraente consente al Richiedente l’accesso alle misure di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.3.
5.5 Nel caso in cui il Richiedente abbia diritto all’incentivazione prevista dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 o ai certificati verdi, il Gestore contraente trasmette al Gestore del sistema elettrico tutti i dati di misura nella sua disponibilità necessari per la valorizzazione dei suddetti incentivi.
5.6 La remunerazione per il servizio di misura fornito dal Gestore contraente per le eventuali misure di cui al comma 5.3 è pari alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il livello di tensione corrispondente a quello della connessione dell’impianto, dalla tabella 18, prima colonna, dell’Allegato n. 1 al Testo integrato ed è corrisposta dal Richiedente al Gestore contraente solo nel caso in cui il Richiedente si avvalga del Gestore contraente per le ulteriori misure di cui al comma 5.3.
 
Articolo 6
Condizioni tecnico - economiche per l’erogazione del servizio di scambio sul posto per i clienti finali liberi
6.1 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai clienti finali del mercato libero.
6.2 Il servizio di scambio sul posto viene erogato dal Gestore contraente su base annuale, secondo le modalità di cui ai seguenti commi. A tal fine il Richiedente mette a disposizione del Gestore contraente tutte le informazioni necessarie.
6.3 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 31 del Testo integrato, della deliberazione n. 168/03 e della deliberazione n. 118/03, i punti per i quali si applica la disciplina dello scambio sul posto sono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/03.
6.4 Ai fini del calcolo del saldo di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera m), il Richiedente può scegliere, in funzione del tipo di misuratori di cui dispone, tra le seguenti alternative:
  1. saldo annuo: l’energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra loro sulla base dell’Anno, indipendentemente dalle fasce orarie in cui l’energia elettrica viene immessa e prelevata;
  2. saldo annuo per fasce: l’energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra di loro sulla base dell’Anno in ciascuna fascia oraria. Il saldo annuo per fasce può essere scelto dal Richiedente solo se l’energia elettrica immessa e quella prelevata sono entrambe misurate da misuratori atti a rilevare l’energia elettrica per ciascuna fascia oraria.
6.5 Il Richiedente effettua la scelta della modalità di calcolo del saldo tra le alternative di cui all’articolo 6, comma 6.4, lettere a) e b), all’atto della stipula del contratto di cui all’Allegato A. Qualora il Richiedente non eserciti tale facoltà, il Gestore contraente calcola il saldo secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6.4, lettera a).
Il Richiedente può richiedere l’applicazione di una modalità di calcolo del saldo diversa da quella scelta all’atto della stipula del contratto di cui all’Allegato A, una sola volta per ciascun Anno, con effetti a valere sull’Anno successivo, dandone preavviso al Gestore contraente almeno due mesi prima della fine dell’Anno e riconoscendo al medesimo Gestore contraente il corrispettivo aggiuntivo di cui all’articolo 7, comma 7.2, a compensazione degli oneri amministrativi conseguenti.
6.6 Qualora, in un dato Anno, il saldo di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera m) risulti maggiore di zero, esso è riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo all’Anno successivo. Il saldo positivo relativo ad un dato Anno può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di 3 Anni successivi all’Anno in cui è stato maturato. Se detta compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo Anno successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato.
6.7 Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, il Gestore contraente calcola, per ogni Anno i:
  1. Il Saldo annuale (Si), pari alla differenza tra l’energia elettrica immessa e l’energia elettrica prelevata nell’Anno i;
  2. Il Saldo Positivo Scaduto (SPSi), pari alla quota del Saldo annuale positivo relativo all’Anno i-4 non utilizzata a compensazione di saldi annuali negativi nei precedenti Anni;
  3. Il Saldo annuale riportabile (SRi), pari a:
    • zero                              se (Si + SRi-1 – SPSi) ≤ 0
    • (Si + SRi-1 – SPSi)        se (Si + SRi-1 – SPSi) > 0 
  4. Il Prelievo (Pi) assegnato al cliente finale che si avvale del servizio di scambio, pari a:
    • zero                               se (Si + SRi-1 – SPSi) ≥ 0
    • – (Si + SRi-1 – SPSi)      se (Si + SRi-1 – SPSi) < 0
6.8 I quantitativi di energia elettrica di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) sono calcolati con riferimento a ciascuna fascia oraria o indipendentemente dalle fasce orarie, in funzione della scelta effettuata dal Richiedente ai sensi del comma 6.4.
6.8 Il Gestore contraente applica il trattamento e i corrispettivi previsti dal contratto per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura di cui all’articolo 2 del Testo Integrato, considerando l’energia elettrica prelevata dal Richiedente nell’Anno i pari a Pi, come definito al precedente comma 6.7, lettera d).
Al valore Pi si applica altresì il trattamento e i corrispettivi previsti dal contratto di dispacciamento in prelievo di cui all’articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03.
6.9 Entro il 25 febbraio di ogni anno, il Gestore contraente comunica al Richiedente, a Terna, ad un eventuale soggetto terzo che rappresenta il Richiedente e al gestore di rete, nel caso in cui quest’ultimo non coincida con il medesimo Gestore contraente, il valore di Si, di SPSi, di SRi e di Pi relativi al precedente Anno e calcolati secondo le modalità di cui al precedente comma 6.7.
6.10 Nel caso in cui il Richiedente modifichi la scelta delle modalità di calcolo del saldo di cui al precedente comma 6.4:
  1. se la modifica prevede il passaggio da un saldo indifferenziato (relativo all’Anno i) ad un saldo per fascia (relativo all’Anno i+1), l’eventuale saldo SRi unico relativo all’Anno i è riportato all’Anno i+1 ripartendolo su ciascuna fascia in proporzione all’energia elettrica immessa per fascia nell’Anno i+1;
  2. se la modifica prevede il passaggio da un saldo per fascia (relativo all’Anno i) ad un saldo indifferenziato (relativo all’Anno i+1), gli eventuali saldi SRi  maturati in ciascuna fascia relativi all’Anno i sono riportati cumulativamente all’Anno i+1.
6.11 Nel caso in cui il Richiedente passi dal mercato libero al mercato vincolato nel corso di un Anno, i saldi di cui al comma 6.7 e la relativa regolazione economica di cui al comma 6.8 sono calcolati separatamente con riferimento a ciascun periodo temporale in cui il Richiedente ha mantenuto la stessa qualifica di cliente finale, libero o vincolato.
Il Richiedente può, in alternativa, recedere dal contratto per il servizio di scambio sul posto contestualmente al passaggio dal mercato libero al mercato vincolato.
Gli eventuali saldi positivi SRi sono riportati, ove necessario, al periodo successivo secondo le stesse modalità di cui al precedente comma 6.10.    
6.12 Le modalità amministrative e di fatturazione possono prevedere meccanismi di acconto e conguaglio, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni dell’Autorità in materia.
 
Articolo 7
Condizioni tecnico - economiche per l’erogazione del servizio di scambio sul posto per i clienti finali vincolati
7.1 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ai clienti del mercato vincolato.
7.2 Il servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica immessa e prelevata nell’ambito del contratto di cui all’articolo 3, comma 3.2, viene effettuato dal Gestore contraente su base annuale, secondo le modalità di cui ai seguenti commi. A tal fine il Richiedente mette a disposizione del Gestore contraente tutte le informazioni necessarie.
7.3 Ai fini dell’applicazione dell’articolo 31 del Testo integrato, della deliberazione n. 168/03 e della deliberazione n. 118/03, i punti per i quali si applica la disciplina dello scambio sul posto sono considerati punti di prelievo non trattati su base oraria ai sensi della deliberazione n. 118/03.
7.4 Ai fini del calcolo il saldo di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera m):
  1. se il Richiedente è un cliente finale non dotato di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per fascia, l’energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra loro indipendentemente dalle fasce orarie in cui tale energia elettrica è immessa o prelevata;

  2. se il Richiedente è un cliente finale dotato di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per fascia,l’energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra di loro in ciascuna fascia oraria.

7.5 Qualora, in un dato periodo di fatturazione, il saldo di cui all’articolo 1, comma 1.1, lettera m) risulti maggiore di zero, esso è riportato a credito per la compensazione, in energia, di un eventuale saldo negativo relativo ad un periodo di fatturazione successivo.
7.6 Il saldo positivo relativo ad un dato Anno Contrattuale può essere utilizzato a compensazione di eventuali saldi negativi per un massimo di 3 Anni Contrattuali successivi all’Anno Contrattuale in cui è stato maturato. Se detta compensazione in energia non viene effettuata entro il terzo Anno Contrattuale successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato.
7.7 Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, il Gestore contraente calcola, per ciascun Richiedente appartenente al mercato vincolato, i quantitativi di energia elettrica di cui al precedente articolo 6, comma 6.7, lettere a), b), c) e d), con riferimento all’Anno Contrattuale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.12.
7.8 Il Gestore contraente applica il trattamento e i corrispettivi previsti dal Testo Intergrato per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita secondo le usuali modalità amministrative e di fatturazione, purché, in un Anno Contrattuale i, al Richiedente sia attribuita la quantità di energia elettrica prelevata pari al quantitativo Pi, come definito al precedente articolo 6, comma 6.7, lettera d) e calcolato con riferimento al medesimo Anno Contrattuale i.
7.9 Entro il giorno 25 del secondo mese successivo a quello in cui termina l’Anno Contrattuale, il Gestore contraente comunica al Richiedente e al gestore di rete, nel caso in cui quest’ultimo non coincida con il medesimo Gestore contraente, il valore di Si, di SPSi, di SRi e di Pi relativi al precedente Anno Contrattuale e calcolati secondo le modalità di cui al precedente comma 6.7.
7.10 Nel caso in cui ad un Richiedente, inizialmente dotato di contatore non atto a rilevare l’energia elettrica per fascia, venga installato un contatore atto a rilevare l’energia elettrica per fascia, l’eventuale saldo SRi indifferenziato relativo all’ultimo periodo di fatturazione antecedente la sostituzione del contatore è riportato al periodo successivo ripartendolo su ciascuna fascia in proporzione all’energia elettrica immessa in ciascuna fascia oraria nel primo periodo di fatturazione successivo alla sostituzione del contatore.
7.11 Nel caso in cui il Richiedente passi dal mercato vincolato al mercato libero nel corso di un Anno Contrattuale, i saldi in energia e la relativa regolazione economica sono calcolati separatamente con riferimento a ciascun periodo temporale in cui il Richiedente ha mantenuto la stessa qualifica di cliente finale, vincolato e libero.
Il Richiedente può, in alternativa, recedere dal contratto di servizio di scambio sul posto contestualmente al passaggio dal mercato vincolato al mercato libero.
Gli eventuali saldi positivi SRi sono riportati, ove necessario, al periodo successivo secondo le stesse modalità di cui al precedente comma 6.10.
7.12 Per i Richiedenti appartenenti al mercato vincolato che beneficiano delle incentivazioni previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicate con riferimento all’Anno, anziché all’Anno Contrattuale.
 
Articolo 8
Corrispettivi per il servizio di scambio sul posto
8.1 Il Richiedente versa al Gestore contraente un corrispettivo annuo a copertura dei costi relativi all’erogazione del servizio di scambio sul posto pari a 30 euro per punto di connessione, secondo le modalità di cui all’articolo 3, commi 3.10 e 3.11 del Testo integrato.
8.2 Qualora il Richiedente richieda l’applicazione di una diversa modalità di calcolo del saldo rispetto a quella scelta ai sensi dell’articolo 6, comma 6.4 all’atto della stipula del Contratto, riconosce al Gestore contraente un corrispettivo pari a 20 euro.
 
Articolo 9
Modifiche al Testo integrato
9.1 All’articolo 1 del Testo Integrato, dopo le parole “deliberazione n. 48/04 è l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04, pubblicata nella Gazzetta ufficiale, n. 102 del 3 maggio 2004, Supplemento Ordinario n. 81”, sono inserite le seguenti: “
  • Deliberazione n. 28/06 è la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06;”
9.2 All’articolo 2 del Testo Integrato, dopo il comma 2.3 è inserito il seguente comma: “

2.4   Le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensidell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono regolate dalla deliberazione n. 28/06.”

 
Articolo 10
Modifiche alla deliberazione n. 118/03
10.1 All’articolo 1 della deliberazione n. 118/03, dopo la lettera j) è inserita la seguente: “
  1. Deliberazione n. 28/06 è la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06;”
10.2 All’articolo 2 della deliberazione n. 118/03, dopo il comma 2.2 è inserito il seguente comma: “

2.3   Le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensidell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono regolate dalla deliberazione n. 28/06.”   

 
Articolo 11
Modifiche alla deliberazione n. 281/05
11.1 All’articolo 1, comma 1.1 della deliberazione n. 281/05, dopo le parole “deliberazione n. 4/04 è la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04;” sono inserite le seguenti: “
  • Deliberazione n. 28/06 è la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06;”
11.2 All’articolo 2 della deliberazione n. 281/05, dopo il comma 2.4 è inserito il seguente comma: “

2.5              Le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensidell’articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono regolate dalla deliberazione n. 28/06.”

 
Articolo 12
Disposizioni finali
12.1  Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 31, comma 31.3, lettera c), del Testo Integrato, l’impresa distributrice competente assume come energia elettrica immessa nella propria rete dagli impianti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto, nell’anno i, il saldo positivo scaduto SPSi di cui all’articolo 6, comma 6.7, lettera b), e all’articolo 7, comma 7.7, del presente provvedimento.
12.2 Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 31, comma 31.3, lettera b), del Testo Integrato, l’impresa distributrice competente assume come energia elettrica prelevata dai clienti finali soggetti all’applicazione del servizio di scambio sul posto il prelievo Pi di cui all’articolo 7, comma 7.7, del presente provvedimento.
12.3 Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 31, comma 31.4, lettera b), del Testo Integrato, l’impresa distributrice competente assume come energia elettrica prelevata dai clienti finali soggetti all’applicazione del servizio di scambio sul posto il prelievo Pi di cui all’articolo 6, comma 6.7, lettera d), del presente provvedimento.
12.4 Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 5.2 e dall’articolo 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione n. 118/03, l’energia elettrica prelevata nell’anno solare precedente dai clienti finali che si avvalgono del servizio di scambio sul posto è pari al prelievo Pi, di cui all’articolo 6, comma 6.7, lettera d), del presente provvedimento, relativo all’anno solare precedente.
12.5 La deliberazione n. 224/00 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
12.6 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore il giorno della sua prima pubblicazione.