Il decreto, nell’ambito degli obiettivi di decarbonizzazione da raggiungere entro il 2030, regola le modalità di sostegno per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Questi impianti devono essere organizzati in configurazioni che favoriscano l’autoconsumo e la condivisione di energia rinnovabile. Inoltre, il decreto definisce i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi previsti nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione dell’uso di fonti rinnovabili per comunità energetiche e autoconsumo) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il Titolo II del decreto stabilisce le regole per l’attribuzione degli incentivi, rappresentati da una tariffa specifica, sulla quantità di energia condivisa generata da impianti a fonti rinnovabili configurati per autoconsumo e condivisione. Questi incentivi saranno disponibili fino a 30 giorni dopo il raggiungimento di un limite di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Il Titolo III, invece, si concentra sui contributi in conto capitale, con una copertura fino al 40% dei costi ammissibili, destinati a sostenere la creazione di comunità energetiche e configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con meno di 5.000 abitanti. Questo avviene attraverso la costruzione di impianti basati su fonti rinnovabili, eventualmente integrati con sistemi di accumulo energetico, in linea con quanto previsto dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR. Le disposizioni del Titolo III saranno valide fino al 30 giugno 2026, con l’obiettivo di installare almeno 2 GW di potenza totale e di generare una produzione stimata di 2.500 GWh all’anno, rispettando i limiti di finanziamento previsti dal PNRR.
Chi sono i destinatari delle agevolazioni?
Titolo II – Agevolazioni per la condivisione di energia
Gli incentivi previsti in questo Titolo sono destinati alle configurazioni di autoconsumo per la condivisione di energia rinnovabile, note come CACER.
Titolo III – Assegnazione dei fondi PNRR
I destinatari dei contributi previsti dal PNRR sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo alimentati da fonti rinnovabili situati in Comuni con meno di 5.000 abitanti.
Che tipo di agevolazioni offre il bando?
Titolo II – Agevolazioni per la condivisione di energia
La durata del diritto alla tariffa incentivante inizia dalla data in cui l’impianto entra in esercizio commerciale ed è fissata in 20 anni. Tale periodo esclude eventuali interruzioni causate da forza maggiore o fermate necessarie per interventi di ammodernamento e potenziamento che non beneficiano di incentivi.
Titolo III – Erogazione dei fondi PNRR
Sono previsti contributi in conto capitale, fino al 40% delle spese ammissibili, per promuovere lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con meno di 5.000 abitanti. Questo supporto è destinato alla realizzazione di impianti basati su fonti rinnovabili.
Quali sono le spese e le attività ammissibili per i fondi previsti dal bando?
Titolo II – Agevolazioni per la condivisione dell’energia
Gli incentivi previsti in questo Titolo si applicano agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, inclusi gli interventi di potenziamento, a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:
- a) La potenza nominale di ciascun impianto o intervento di potenziamento non deve superare 1 MW.
- b) Le configurazioni CACER che accedono a tali agevolazioni devono essere conformi alle condizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e operare in sinergia con il sistema energetico secondo le modalità definite nell’articolo 32 dello stesso decreto.
- c) Le Comunità Energetiche Rinnovabili devono essere formalmente costituite entro la data di entrata in esercizio degli impianti incentivati. Nel caso di imprese, la partecipazione è limitata alle PMI.
- d) Gli impianti e i punti di prelievo appartenenti alle configurazioni CACER devono essere collegati alla rete di distribuzione tramite punti di connessione inclusi nell’area servita dalla stessa cabina primaria, salvo quanto specificato per le isole minori.
- e) Gli impianti devono rispettare standard prestazionali, criteri ambientali e di sostenibilità, compreso il principio “Do No Significant Harm” (DNSH), e seguire le indicazioni tecniche definite nel decreto.
- f) Gli investimenti devono contribuire agli obiettivi climatici definiti dal Parlamento Europeo.
- g) Le CACER devono garantire che eventuali eccedenze della tariffa premio, rispetto ai limiti stabiliti per la quota di energia condivisa, siano destinate esclusivamente a consumatori non imprenditoriali o a progetti con finalità sociali a beneficio delle comunità locali. Devono inoltre assicurare un’informazione chiara e completa ai consumatori finali membri, autoconsumatori collettivi, o soci riguardo ai vantaggi derivanti dalla tariffa incentivante.
- h) Gli impianti devono soddisfare i requisiti tecnici previsti dal decreto.
Titolo III – Assegnazione dei fondi PNRR
Possono beneficiare del contributo in conto capitale (a fondo perduto) le spese sostenute per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili e per gli interventi di potenziamento.
Sono finanziabili i seguenti interventi:
- i. Realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (ad esempio: inverter, strutture di montaggio, componenti elettrici, ecc.).
- ii. Acquisto e installazione di sistemi di accumulo.
- iii. Fornitura e installazione di hardware e software, compresa la messa in esercizio.
- iv. Opere edili strettamente legate alla realizzazione degli interventi.
- v. Collegamento alla rete elettrica nazionale.
- vi. Studi preliminari e costi connessi alla creazione delle configurazioni, incluse le spese per la costituzione.
- vii. Progettazioni e indagini tecniche necessarie per la realizzazione delle opere.
- viii. Direzione lavori e gestione della sicurezza nei cantieri.
- ix. Collaudi tecnici e consulenze amministrative essenziali per l’esecuzione del progetto.
Le spese dalla vi) alla ix) sono finanziabili fino a un massimo del 10% del totale ammesso a contributo.
I costi sono ammessi nel rispetto dei seguenti tetti massimi di investimento:
- 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW.
- 1.200 €/kW per impianti con potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW.
- 1.100 €/kW per impianti con potenza da 200 kW a 600 kW.
- 1.050 €/kW per impianti con potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
L’IVA non è ammissibile salvo nei casi in cui non sia recuperabile secondo la normativa vigente.
Per gli impianti a biogas e biomassa, sono indicati requisiti specifici nel bando.